CODICE DEONTOLOGICO INVESTIGATORE PRIVATO
Considerata la rilevanza dell’attività di investigatore privato, nel cui ambito vanno
annoverate altresì le figure dell’informatore commerciale e dell’operatore di sicurezza ed al
cui esercizio accedono le persone munite di specifici requisiti espressamente previsti dalla
legge, previa apposita autorizzazione di polizia. Considerata, inoltre, la delicatezza delle
singole operazioni effettuate nello svolgimento della attività investigativa, le quali spesso
comportano l’ingerenza, con le informazioni assunte, nella sfera privata del destinatario
della medesima, con evidenti ripercussioni di carattere giuridico ed etico.
Ritenuta, conseguentemente, la necessità di stabilire regole omogenee per la categoria
professionale degli investigatori privati ad integrazione delle norme previste sia dal
T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/1931 ed al relativo Regolamento di Esecuzione, sia dalla L.
675/1996. Viste le disposizioni previste dagli artt. 134 – 137 del R.D. n. 773/1931, dagli
artt. 257 e ss. del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica
Sicurezza, del D.L.vo n. 271 del 28 luglio 1989 e degli artt. 38 e 222 delle Norme di
Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale nonché quelle
stabilite dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dai successivi provvedimenti del Garante
– tra cui quello assunto in data 27 novembre 1997 b, 2/1997 “Autorizzazione al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale de 29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del 29.12.1997.
L’attività professionale di Investigatore privato, nella sua più ampia accezione, è
improntata alla scrupolosa osservanza delle regole fondamentali di integrità morale,
responsabilità professionale e riservatezza oltre il normale rispetto di tutte le leggi vigenti.
Capo 1
Principi generali
Titolo I - Affidamento ed integrità morale
Art. 1 L’investigatore privato, nell’esercizio dell’attività professionale, deve osservare
scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità, sensibilità e alta professionalità,
anche fuori dall’ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che
nell’esplicare il delicato compito affidatogli dal cliente, l’investigatore non compie solo atti
di interesse privato ma anche una precipua funzione sociale di pubblica utilità,
affiancandosi, nei casi previsti dalla Legge, alle Forze dell’Ordine.
Art. 2 Assume particolare rilievo il comportamento che l’investigatore deve tenere nei
confronti del Cliente: costituisce suo primo dovere quello di informare quest’ultimo su tutte
le norme che regolano l’attività investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti
dall’azione svolta dall’operatore, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dalla
Legge n. 675/1996.
Art. 3 L’atteggiamento che l’investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi, siano
essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massima disponibilità e
di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli organi a
cui l’investigatore è sottoposto al controllo deve prestare la massima collaborazione sia nel
fornire tutti necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività investigativa, che nel
prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di
giustizia.
Art. 4 Il titolare della licenza nonché i suoi collaboratori, previamente segnalati alla
Prefettura di competenza, devono sempre assolvere i propri doveri professionali con il
massimo scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di commettere atti
limitativi della libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell’essere tenuti alla massima
riservatezza sulle informazioni acquisite nell’esercizio della attività investigativa, devono
provvedere all’osservanza scrupolosa delle disposizioni previste dalla L. 675/1996
concernente la tutela della privacy.
Art. 5 Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, l’investigatore
privato deve rappresentare e/o difendere il suo cliente in maniera tale che il suo interesse
prevalga sul proprio e su quello di un collega o di terzi in generale; se egli non ritiene di
essere in grado di assolvere all’incarico assunto, deve rinunciare espressamente
all’incarico.
Titolo II - Segreto Professionale
Art. 6 Dovere fondamentale dell’investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della
normativa sulla privacy richiamata all’art. 4, è quello di informare il Cliente sulla segretezza
delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell’investigazione, nei casi in cui
è esentato dall’informare quest’ultimo di essere in possesso dei suoi dati personali;
nonché di rendere edotto il committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati acquisiti.
Art. 7 Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite
dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che deve tenere l’investigatore privato con la stampa,
televisiva o giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla tutela della
riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi
rari in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l’investigatore
privato deve, comunque, valutare molto attentamente le conseguenze che possono
derivare dalle notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni
equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell’intera
categoria.
Art. 8 Ogni forma di pubblicità commerciale è libera, l’investigatore privato può
intraprendere ogni iniziativa che ritenga più opportuna per pubblicizzare la propria attività;
non sono ammesse né forme di pubblicità fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni
professionali non rientranti nell’ambito del titolo di polizia rilasciato all’investigatore privato,
né forme di pubblicità cd. ingannevole, tali da indurre la Clientela a ritenere possibili
prestazioni che non possono essere espletate legittimamente dall’intestatario del titolo di
polizia. Ogni abuso sarà perseguito in sede civile e penale ed attraverso l’azione
disciplinare così come prevista dal presente codice negli articoli che seguono.
Titolo III - Conferimento ed estinzione del mandato
Art. 9 Il titolare dell’autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione
dell’attività investigativa; nel caso in cui si avvalga dell’opera di collaboratori deve impartire
puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle
investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o
intraprendere iniziative senza l’assenso dell’investigatore privato o di un delegato.
Art. 10 L’investigatore privato può usufruire dell’operato di un collega per lo svolgimento di
incarichi particolarmente articolati.
Art. 11 L’investigatore, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare
attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri servizi precedentemente
assunti; in particolare deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari
Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli.
Art. 12 Data la natura di attività di libero professionista, l’investigatore privato deve
mantenere una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando aderisce ad
organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può,
pertanto, mai farsi condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno alterare il
risultato della prestazione al fine di favorire l’organismo al quale appartiene.
Art. 13 L’investigatore privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal
Committente che tenga soprattutto conto delle disposizioni previste dalla Legge n.
675/1996, deve rinunciare all’incarico quando lo stesso risulta contrario a leggi o
regolamenti ovvero comporti l’espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi
vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale svolgimento di indagini di polizia
giudiziaria.
Art. 14 L’investigatore privato non può accettare l’incarico di un nuovo Cliente se la
riservatezza sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di essere violata o
quando la conoscenza da parte dell’investigatore degli affari del vecchio Cliente
avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 15 Le norme di cui sopra sono ugualmente applicabili nel caso di esercizio della
professione in forma societaria suscettibile, comunque, di far nascere uno dei conflitti di
interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14. Art. 16 L’investigatore privato non può
utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio, meno che
mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve
essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto
quando la natura delle informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.
Titolo IV - Determinazione del compenso
Art. 17 L’investigatore privato è tenuto a rispettare, nello stipulare i contratti di prestazione
professionale, i limiti tariffari previsti dalle tabelle, debitamente affisse alla visione del
pubblico nella sede dell’Istituto, approvate dalla Prefettura di competenza, al fine di evitare
forme di concorrenza sleale.
Art. 18 L’onorario richiesto dall’investigatore privato deve essere illustrato al Cliente in tutte
le sue voci e deve essere equo e pienamente giustificato.
Art. 19 L’investigatore non deve concludere patti con i quali il compenso sia riferibile al
risultato ottenuto; in particolare non deve stipulare accordi con il Cliente che obbligano
quest’ultimo a riconoscere all’investigatore una parte del risultato, sia esso somma di
denaro o qualsiasi altro bene o valore conseguito a conclusione dell’attività investigativa.
Art. 20 Quando l’investigatore privato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o
sulle tariffe applicate, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima dei prezzi
legittimamente praticati, in base al tariffario approvato dalla competente Prefettura, e dei
probabili esborsi richiesti dalla natura dell’incarico investigativo.
Titolo V - Assicurazione per la responsabilità professionale
Art. 23 Non è obbligatorio ma sicuramente auspicabile che, a garanzia dell’attività
esercitata, l’investigatore privato, oltre la cauzione versata alla Prefettura di competenza al
momento del rilascio del titolo di polizia, stipuli apposita assicurazione per la propria
responsabilità professionale entro i limiti ragionevoli, tenuto conto della natura e della
portata dei rischi che si assume nel corso della sua attività.
Titolo VI - Rapporti con la Prefettura e la Questura territorialmente competente
Art. 24 L’investigatore privato deve esplicare le attività per le quali ha ottenuto
espressamente l’autorizzazione di polizia, che è tenuto a rinnovare annualmente,
seguendo le direttive impartitegli dalla Prefettura competente territorialmente, attenendosi,
altresì, alle leggi vigenti in materia.
Art. 25 L’investigatore privato, titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. approvato con
R.D. n. 773/1931, è tenuto a dirigere personalmente l’attività, per la quale risponde nei
confronti dei terzi e delle Amministrazioni addette al suo controllo, non potendo in alcun
modo delegare nessuno a tali compiti.
Art. 26 L’investigatore privato deve, in particolare, annotare sul registro delle operazioni
giornaliere, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 135 T.U.L.P.S. e del relativo
Regolamento di esecuzione, previamente vidimato dalla Autorità di Polizia competente: A)
il nome, la data e luogo di nascita delle persone per le quali gli affari o le operazioni sono
compiute. B) la data e la specie delle medesime, l’onorario convenuto e l’esito
dell’operazione. C) gli estremi del documento di identità o di altro documento avente
valore equipollente.
Art. 27 Costituisce un dovere dell’investigatore prestare la sua opera a favore dell’Autorità
di P.S. che ne faccia apposita richiesta, aderendo, altresì, a tutte le istanze dalla stessa
rivoltegli anche ai fini del controllo sull’attività dall’investigatore privato.
Art. 28 L’investigatore privato deve, prima di assumere personale addetto alla
collaborazione nell’esercizio dell’attività professionale, provvedere a comunicare alla
Prefettura territorialmente competente i singoli nominativi, la quale ne prenderà atto.
Art. 29 Il Questore è istituzionalmente preposto al controllo operativo sul corretto esercizio
dell’attività dell’investigatore privato, il quale è tenuto a prestare la massima collaborazione
nel caso di richieste ed ispezioni di controllo.
Titolo VII - Rapporti tra Investigatori Privati
Art. 30 Lo spirito di colleganza esige un rapporto di fiducia tra gli investigatori privati
nell’interesse dei loro Clienti; esso non deve mai porre gli interessi degli investigatori
privati in contrasto con quelli di giustizia, soprattutto quando opera nell’esercizio
dell’attività investigativa per la difesa penale.
Art. 31 L’investigatore privato riconoscerà come colleghi tutti gli investigatori che hanno
ottenuto la prescritta autorizzazione di polizia rilasciata dalla Prefettura di competenza.
Art. 32 Data la natura estremamente delicata dell’attività esercitata dall’investigatore
privato, tutte le comunicazioni tra i colleghi sono da considerarsi confidenziali. Ciò significa
che l’investigatore privato non rileva le comunicazioni a terzi e non trasmette copia della
corrispondenza stessa al suo Cliente; quando tali comunicazioni sono fatte per iscritto
devono portare, comunque, la dicitura “confidenziale”.